Assegno di maternità dei comuni
L'assegno di maternità è un sostegno economico per le madri italiane, comunitarie ed extracomunitarie che:
- non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità: indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici.
- beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno di maternità. In questo caso alla madre spetta solo la quota differenziale.
L'assegno è concesso anche per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo: il minore deve avere meno di sei anni al momento dell’adozione o dell’affidamento oppure non deve aver superato la maggiore età per adozioni o affidamenti internazionali. Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve inoltre soggiornare e risiedere nel territorio dello Stato.
E’ una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS.
L'importo dell’assegno mensile di maternità è rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT con provvedimento ministeriale.
Per chiedere la concessione dell'assegno di maternità occorre:
- essere madri cittadine italiane, comunitarie, di paesi terzi in possesso di un titolo di soggiorno valido per la permanenza sul territorio italiano.
- essere residente nel territorio dello Stato e quindi regolarmente soggiornanti al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo
- avere un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato
- avere un conto corrente intestato o cointestato alla richiedente
- ISEE ordinario o corrente in corso di validità
- Copia del permesso di soggiorno di chi presenta la domanda, se cittadino di paesi terzi
La domanda va presentata al comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
L’istruttoria comunale viene completata in 30 giorni.Successivamente la liquidazione dell’assegno sarà di competenza dell’INPS.
www.inps.it, sezione Prestazioni e Servizi
D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452
Art. 74 Decreto Legislativo N. 151 del 26.03.2001
D.P.C.M. 159/2013