Richiesta di concessione di contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici residenziali privati per edifici, spazi e servizi e della L.R. 31 marzo 2008 n. 5 EDIFICI COSTRUITI DOPO IL 1989
Che cosa e' e a che cosa serve:
Regione Lombardia, per il tramite dei Comuni, eroga contributi ai soggetti privati in condizioni di svantaggio che intendano attuare l’eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di residenza (legge 9 gennaio 1989 n. 13 e legge regionale 20 febbraio 1989, n.6).
Chi può presentarla:
- proprietario dell’immobile;
- affittuario dell’immobile;
- portatore di handicap;
- esercente la potestà o tutela del portatore handicap.
Documentazione richiesta:
- certificato in carta libera debitamente sottoscritto da un medico oppure un certificato sottoscritto da un medico specialista, da cui risulti esplicitamente:
- l’handicap dell’avente diritto all’intervento,
- la/le patologia/e da cui tale handicap deriva,
- le obiettive difficoltà che ne derivano, (così come previsto dal punto 4.6 della Circolare del Ministero dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/UL – esplicativa della L. 13/89 al fine di identificare il tipo di intervento).
- certificato A.T.S. (o fotocopia ufficializzata dal richiedente), attestante l’invalidità totale qualora il portatore di handicap voglia avvalersi della precedenza ai fini della liquidazione del contributo (eventuale)
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da modulo D)
- la seguente documentazione che individua precisamente ed esclusivamente le opere oggetto di richiesta del contributo (7)
- elazione descrittiva
- disegni
- computo e/o preventivo di spesa
Si impegna inoltre per ottenere l’erogazione del contributo, a trasmettere al Comune la fattura quietanzata e dettagliata riportante le voci di spesa più significative che concorrono all’importo totale della fattura (IVA compresa 4%).
Costi:
N. 1 marca da bollo € 16,00, di cui una da apporre sul modello dell’istanza.
Informazioni Utili:
- Si deve indicare l’effettiva e stabile dimora del richiedente che dovrebbe coincidere con la residenza anagrafica.
- Barrare e specificare, se si abita l’immobile con titolo diverso dalla proprietà o locazione.
- Il contributo:
- per costi fino a € 2.582,28 può essere concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da € 2.582,28 a € 12.911,42 è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es.: per una spesa di € 7.746,85 il contributo è pari € 2.582,28 più il 25% di € 5.164,57, cioè è di € 3.873,43);
- per costi da € 12.911,42 a € 51.645,69 è aumentato di un ulteriore 5% (esempio: per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 più il 25% di € 10.329,14, pari a € 2.582,28, più il 5% di € 28.405,13 pari a € 1.420,26 per un totale di € 6.584,82). Se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa e cioè € 7.101,28;
- Si precisa che “per opere funzionalmente connesse” si intende una pluralità d’interventi sullo stesso immobile (oggetto della domanda) finalizzati a rimuovere più barriere architettoniche che creano ostacolo alla stessa funzione (ad es. portone d’ingresso troppo stretto e ascensore). Nel caso in cui le opere riguardino l’abbattimento di barriere finalizzate a rimuovere funzioni tra loro diverse (ad es. adeguamento servizi igienici- adeguamento del portone d’ingresso in quanto troppo stretto) il richiedente dovrà presentare una domanda per ogni singolo intervento da eseguire e potrà ottenere quindi più di un contributo;
- Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di handicap qualora il primo soggetto non provveda alla realizzazione delle opere a proprie spese;
- Il certificato dovrà evidenziare chiaramente i tre punti indicati al punto A in quanto necessari a verificare la congruità dell’intervento richiesto con la patologia del soggetto cui è destinato l’intervento;
- Se la spesa per eseguire l’intervento viene sostenuta da persona diversa dal disabile (quale ad es. il tutore o i genitori) la domanda, deve essere sottoscritta oltre che dal disabile anche dalla medesima per conferma del contenuto e per adesione ed è a questa che spetta il contributo;
- Nel caso in cui le opere riguardino parti comuni dell’edificio, la domanda deve essere controfirmata dall’amministratore condominiale o dai restanti proprietari in assenza dell’amministratore;
- Nel caso in cui il disabile sia affittuario la domanda deve essere controfirmata dal proprietario.
Normativa:
- Legge 9 gennaio 1989 n.13;
- Decreto Ministeriale n. 236 del 14/06/1989;
- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503.
Responsabile del Procedimento:
Arch. Gianpiero Galati
Ufficio di riferimento:
Settore Territorio e SUAP