Richiesta cambio di residenza
La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (Vedi anche l’art.3, c.1, del D.P.R n.223/1989); pertanto ai sensi del codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e lociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001)
2. l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954).
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l’ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall’avvenuto trasferimento, a sua volta, l’ufficio ha l’obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d’uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l’occupazione dell’immobile.
Il cambio di residenza con un clic: è possibile richiedere online il cambio di residenza da un Comune all’altro in Italia o il rimpatrio dall’estero, direttamente dal portale dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). Per collegarti, clicca sul pulsante
Questo servizio, che si aggiunge alla possibilità di scaricare i certificati anagrafici, consente ai cittadini maggiorenni registrati nell’Anagrafe nazionale di effettuare le seguenti richieste anagrafiche online:
- cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi Comune ad un altro sul territorio nazionale, o di rimpatrio dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE;
- cambio di abitazione nello stesso Comune, sul territorio nazionale.
Accedendo al portale dell’Anagrafe - nell’area riservata ai servizi al cittadino - con la propria identità digitale (Carta d'Identità Elettronica, SPID, o CNS), compilare online la richiesta anagrafica per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica e inviarla in automatico al comune competente, seguendo le indicazioni pubblicate nell’area del servizio.È possibile inviare una richiesta per:
- nuova residenza, che riguarda il trasferimento in una nuova abitazione, anche dove sono già presenti persone con cui non si hanno vincoli di parentela o affettivi.
- residenza in famiglia esistente, in un’abitazione dove sono presenti persone con cui si hanno vincoli di parentela o affettivi, indicando uno dei componenti della famiglia in cui si entra a far parte.
Dall’area riservata si può consultare, inoltre, lo stato di avanzamento della richiesta presentata e indicare una mail alla quale ricevere gli aggiornamenti.
Coloro che risultano impossibilitati ad utilizzare la procedura online tramite il sito di ANPR, potranno presentare la dichiarazione di cambio di residenza potrà essere consegnata, previo APPUNTAMENTO, presso gli sportelli preposti.
La presentazione della pratica è subordinata alla compilazione del modulo ministeriale scaricabile a questo link.
Tutti coloro che intendono chiedere la residenza (Legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5) hanno l’obbligo di dichiarare, pena la nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell’alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc.), compilando la sezione predisposta nel modulo ministeriale della dichiarazione.
I cittadini italiani e stranieri devono allegare alla dichiarazione copia di un documento d’identità (carta di identità, patente o passaporto) di tutti i dichiaranti maggiorenni.
I cittadini extracomunitari devono allegare obbligatoriamente anche i documenti che attestano la regolarità del soggiorno in Italia previsti nell’Allegato A della modulistica ministeriale.
Nel caso in cui siano coinvolti nella dichiarazione di iscrizione anagrafica dall’estero cittadini appartenenti all’Unione Europea oltre ai documenti sopra indicati è obbligatorio presentare i documenti descritti nell’Allegato B della modulistica ministeriale.
Entro 45 giorni dall´avvio del procedimento, dopo l´accertamento dei requisiti e le verifiche dei Vigili, senza che l´Anagrafe abbia provveduto ad inoltrare comunicazione di preavviso di rigetto, la nuova residenza si considererà confermata.
Al fine di facilitare l’accertamento da parte della Polizia Locale si consiglia di apporre il proprio cognome sul citofono e/o sul campanello dell’abitazione.
Qualora la dichiarazione risulti non corrispondente alla situazione di fatto, l´Anagrafe provvederà, previo preavviso di rigetto, ad annullare la nuova posizione anagrafica ripristinando, con effetto retroattivo, quella precedente.
L´Ufficio provvederà a darne comunicazione, oltre che al dichiarante, al Comune di precedente iscrizione e, qualora sussistano i presupposti di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazioni mendaci), all´Autorità di pubblica sicurezza.