Richiesta di rilascio o rinnovo del contrassegno disabili
Le persone con incapacità di deambulazione, con capacità sensibilmente ridotta o non vedenti possono chiedere autorizzazione per circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sostare nei parcheggi riservati.
Per non vedenti si intendono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.
Il contrassegno è valido non solo sul territorio nazionale ma anche negli altri paesi aderenti all'UE.
Per ottenere il contrassegno è necessario presentare domanda al Comune di residenza come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, art. 381. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata presentando idonea documentazione.
Per ottenere l’autorizzazione è necessario presentare il verbale di invalidità rilasciato dalla commissione medica per l’ accertamento dell’ handicap che riconosce le previsioni previste dal DPR su citato o dall’ art. 8 della legge N. 499/1997.
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato.
L'uso improprio del contrassegno è soggetto ad una sanzione amministrativa. L'inosservanza comporta violazione (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 188.
- Due fotografie in formato tessera (da far recapitare in Comune)
- Documentazione attestante lo stato di invalidità
30 giorni
Il contrassegno disabili:
- è strettamente personale e non può essere ceduto a terzi
- non è vincolato a uno specifico veicolo
- ha validità su tutto il territorio europeo
- ha validità massima di cinque anni
- può essere rinnovato
- deve essere esposto in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo quando quest'ultimo è utilizzato dalla persona disabile (non può essere esposto in fotocopia).
REGIONE LOMBARDIA
Circolare regionale (Regione Lombardia) 01-12-2001, n. 64: Indicazioni operative per l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per il rilascio del "contrassegno speciale" di circolazione e sosta dei veicoli a soggetti aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
STATO ITALIANO
Decreto del Presidente della Repubblica (Stato Italiano) 30-07-2012, n. 151: Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
Decreto legislativo (Stato Italiano) 30-04-1992, n. 285: Nuovo codice della strada.
Legge (Stato Italiano) 27-05-1970, n. 382: Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto del Presidente della Repubblica (Presidenza della Repubblica) 24-07-1996, n. 503: Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Decreto del Presidente della Repubblica (Presidente della Repubblica) 16-12-1992, n. 495: Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
UNIONE EUROPEA
Raccomandazione del Consiglio (Unione europea) 04-06-1998, n. 98/376/CE: Raccomandazione del Consiglio su un parcheggio per disabili.