Richiesta di contributo per l'eliminazione delle coperture in cemento–amianto
Il contributo ha la funzione di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente e garantire la tutela della salute pubblica, incentivando la rimozione e lo smaltimento di materiali e semilavorati contenenti amianto dagli immobili presenti sul territorio comunale.
Il contributo è erogato per un importo pari ad una specificata percentuale della spesa complessiva, al netto dell’IVA, dell’intervento di rimozione della copertura in cemento-amianto di un immobile, composte dalla sommatoria degli oneri relativi al Piano di Lavoro ATS, alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dell’amianto al destinatario finale, fino ad un massimo di € 1.500,00 per gli edifici residenziali e rurali e fino ad un massimo di € 3.500,00 per gli edifici produttivi.
Sono ammessi a presentare domanda per l’erogazione di contributi soggetti privati (persone fisiche o giuridiche), proprietari o titolari di diritti reali (es. usufrutto, etc.) o personali di godimento (es. locazione, etc.), nonché amministratori di condomini di immobili e fabbricati, ivi comprese le relative pertinenze, ubicati sul territorio comunale di Bareggio.
Il contributo può essere richiesto per tutte le tipologie di immobili e relative pertinenze, ubicati nel territorio del Comune di Bareggio, in regola con le norme e i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti e regolarmente accatastati. Non possono presentare richiesta di contributo enti pubblici o di diritto pubblico, concessionari o gestori di servizi pubblici.
Non è ammessa, per ogni singolo anno solare, la presentazione di più domande da parte dello stesso richiedente e potranno essere richiesti i contributi unicamente per opere di rimozione delle coperture in cemento-amianto eseguite dal 1° gennaio di ogni anno.
La domanda per l’ammissione al contributo deve essere presentata corredata dai seguenti allegati obbligatori:
- 1) dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente gli estremi dell’atto costitutivo del titolo per l’esecuzione delle opere o copia dell’atto stesso (es. proprietà, usufrutto, procura, verbale assemblea condominiale);
- 2) Indice di Degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento, ai sensi del D.D.G. 18 novembre 2008 n. 13237;
- 3) Ricevuta della notifica all’ATS competente della comunicazione della presenza di manufatti di amianto compatto (Modulo di Autonotifica Regionale NA/1);
- 4) Ricevuta della notifica all’ATS competente del Piano di Lavoro, redatto ai sensi dell'art.256 del D.L.gs. 81/08 (in caso di richiesta dopo l’esecuzione dei lavori);
- 5) Preventivo di spesa relativo alla sostituzione della copertura con idonea individuazione delle singole voci relative ai costi da sostenere per la rimozione e il trasporto del manufatto in cemento-amianto (in caso di richiesta prima dell’esecuzione dei lavori);
- 6) Fattura quietanziata relativa alla sostituzione della copertura con idonea individuazione delle singole voci relative ai costi sostenuti per la rimozione e il trasporto del manufatto in cemento-amianto (in caso di richiesta dopo l’esecuzione dei lavori).
La domanda per l’erogazione del contributo deve essere presentata corredata dai seguenti allegati obbligatori:
- 1) Ricevuta della notifica all’ATS competente del Piano di Lavoro, redatto ai sensi dell'art.256 del D.L.gs. 81/08;
- 2) Fattura quietanziata relativa alla sostituzione della copertura con idonea individuazione delle singole voci relative ai costi sostenuti per la rimozione e il trasporto del manufatto in cemento-amianto;
- 3) Quarta copia del Formulario di trasporto del rifiuto, firmata dal destinatario finale responsabile del corretto smaltimento dell’amianto;
- 4) Dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 relativa alla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
La domanda può essere presentata prima dell’esecuzione dei lavori, nel corso degli stessi o al termine, purché le opere siano eseguite nello stesso anno in cui si richiede il contributo, entro il 1° marzo di ogni anno.
Per eventuali domande pervenute oltre il termine del 1° marzo e comunque non oltre il 30 settembre può essere estesa la graduatoria qualora, con l’ammissione delle domande pervenute entro i termini, non si esaurisca il fondo stanziato per l’anno di riferimento.
I contributi sono erogati, fino ad esaurimento dei fondi, solo successivamente alla trasmissione della documentazione inerente la conclusione dei lavori di rimozione che potrà pervenire entro il 1° agosto, o in alternativa obbligatoriamente entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo alla pubblicazione della graduatoria.
L’erogazione sarà effettuata entro i successivi sessanta (60) giorni dalle precedenti scadenze, fatta salva la necessità di perfezionamento della documentazione consegnata.
Regolamento per l’erogazione di contributi per l’eliminazione delle coperture in cemento-amianto sul territorio comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 84 del 31.08.2016 e modificato con Deliberazione C.C. n. 118 del 28.10.2019.